CALCIATORI PROFESSIONISTI E DILETTANTI: LE DIFFERENZE

Il gioco del calcio è riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) come uno sport che può esser praticato a livello professionistico. Tuttavia, nella piramide delle diverse categorie che portano alla Serie A, la disciplina calcistica Italiana distingue al suo interno un settore professionistico e uno dilettantistico. Oltre che per il diverso impatto mediatico ed economico i due ambiti si distinguono soprattutto per una specifica normativa di riferimento. La distinzione di cui si è detto si manifesta al momento dell’instaurazione del rapporto tra l’atleta, la Federazione e la società di appartenenza caratterizzandosi, infatti, per un iter completamente differente. Per comprendere meglio il tutto è doveroso chiarire alcuni concetti basilari.

 

DILETTANTI
Età e VINCOLO

L’istituto del vincolo sportivo è il rapporto associativo nascente tra una società (o un’associazione), regolarmente affiliata alla Federazione  e un giocatore. La nascita di questo rapporto è condizionata alla ratifica della richiesta di tesseramento avanzata dal giocatore alla Federazione. Quando si discute di tesseramento ci si riferisce al rapporto che si instaura tra l’atleta e la Federazione di riferimento della disciplina che lo stesso pratica. Raffrontando le due categorie di atleti (professionisti e dilettanti) la prima differenza che si coglie è nei concetti appena esposti. Il vincolo dilettantistico e quello professionistico si sviluppano in modo differente.
Con la sottoscrizione del vincolo, l’atleta dilettante, pur  non potendo firmare un accordo economico di durata superiore a una stagione sportiva, rimane “legato” alla società  di appartenenza fino al compimento del 25° anno di vita.  Solo al raggiungimento di questo limite anagrafico l’unico soggetto del rapporto ad avere la facoltà di concedere lo scioglimento del legame è esclusivamente la società, fatto salvo il diritto dell’atleta alla rinuncia al tesseramento. Col raggiungimento dell’età stabilita l’atleta può invece automaticamente svincolarsi dal proprio club.
In sostanza, per il giovane minore di 25 anni vincolo sportivo e accordo economico non hanno la medesima durata atteso che, pur non potendo concludere una pattuizione ( con riferimento ai rimborsi spese) di durata superiore a un anno, il giocatore sarà legato allo stesso sodalizio sportivo fino al compimento del 25° anno di vita per effetto del vincolo sportivo.
Raggiunti i 25 anni la durata dell’accordo e quella del vincolo coincideranno, permettendo al giocatore di decidere, con libertà, dove accasarsi.

Giovani Dilettanti

Con riferimento all’età anagrafica dell’atleta la Federazione ITALIANA GIOCO CALCIO attraverso le Norme Organizzative Interne Federali (Noif) distingue ulteriori sottocategorie.
Ai sensi dell’Articolo 31 delle Noif i cosiddetti “Giovani” sono i calciatori che hanno anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto i sedici anni. Il calciatore “Giovane” è vincolato alla società per la quale è tesserato per una sola stagione sportiva; è però possibile assumere un vincolo biennale solo per il periodo compreso tra i 12 e i 14 anni.
I Giovani Dilettanti sono i ragazzi dal quattordicesimo anno di età, ai sensi dell’Articolo 32 delle Noif possono contrarre con la società della Lega Nazionale Dilettanti per la quale sono tesserati, un vincolo che durerà fino al termine della stagione sportiva entro la quale compiranno il venticinquesimo anno di età.
I calciatori che hanno assunto questo vincolo sono definiti “Giovani dilettanti” finché sono minorenni e “Non professionisti” al compimento dei 18 anni.

PROFESSIONISTI

Nel settore professionistico il vincolo sportivo non presenta  le problematiche di cui si è parlato in precedenza. La durata del contratto e quella del vincolo coincidono e non potrà mai essere superiore a cinque annualità per i maggiorenni e tre per gli atleti minorenni.
La definizione di atleta professionista evidenzia ulteriori differenze rispetto a quella del dilettante.
Ai sensi della Legge 91/1981 l’atleta professionista è colui il quale svolga l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali. Secondo la definizione normativa onerosità dell’attività e continuità del rapporto dovrebbero essere concetti estranei alla pratica dilettantistica.

GIOVANI DI SERIE

Anche nel settore professionistico le Noif distinguono alcune sottocategorie.
In virtù dell’Articolo 33 i Giovani di Serie rappresentano i calciatori “Giovani” che dal compimento del quattordicesimo anno di età sono tesserati da società professionistiche. I “Giovani di Serie” assumono un vincolo che dura fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età.

I premi per le società

Per valorizzare il lavoro svolto delle società per la crescita dei giovani, cadenzato dal passaggio da una sottocategoria all’altra, la Federazione Italiana Giuoco Calcio prevede un preciso sistema di premi.
Ai sensi dell’Articolo 96 delle Noif il Premio di preparazione matura quando una società richiede per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale. Il premio è dovuto dalla società che tessera il calciatore alla società che ha avuto lo stesso ATLETA tesserato nell’arco delle ultime tre stagioni sportive. La richiesta si può avanzare materialmente al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui il premio è maturato.
Secondo quanto scritto nell’Articolo 99 delle Noif, il Premio di addestramento e formazione tecnica matura INVECE a seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto professionistico. La società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società dilettantistica un premio parametrato a specifiche tabelle indicate dalla norma. Il pagamento del premio avviene attraverso la Lega cui è associata la società obbligata (cioè che deve pagare), entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
Infine, ai sensi dell’Articolo 99 bis delle Noif il Premio alla carriera si concretizza quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente (quindi entra in campo), la sua prima gara nel campionato di Serie A o quando viene convocato, con lo status di professionista nella Nazionale A o nella Nazionale Under 21. A beneficio delle società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro settore giovanile è riconosciuto il premio alla carriera di 18.000.00 euro per ogni anno di formazione impartita (se il ragazzo è stato tesserato due anni il premio ammonterà a 36.000 euro e così via).
Il compenso è dovuto a condizione che il calciatore sia stato tesserato per la società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro settore giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto i 12 anni di età o in stagioni successive.

 

 

Il premio di preparazione

Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” (Articolo 96 delle Noif) sulla base di un parametro.
Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.
Se la corresponsione del premio non è direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione. Contro le decisioni della Commissione è ammessa l’impugnazione in seconda e ultima istanza davanti la Commissione Vertenze Economiche.
L’accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

 

 

Premio di addestramento e formazione tecnica

A seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica (Articolo 99 delle Noif).
L’importo di questo premio è certificato dall’Ufficio del Lavoro della Federazione Italiana Giuoco Calcio su richiesta della società, associata alla Lega Nazionale Dilettanti, titolare del precedente tesseramento. Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica.
Le controversie sul pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti si dibattono davanti alla Commissione Vertenze Economiche. Nell’Articolo 99 delle Noif sono riportate le specifiche tabelle attraverso le quali è possibile quantificare il premio.
Le società hanno la possibilità di ridurre consensualmente la cifra attraverso un accordo scritto tra le parti.

 

 

Il premio alla carriera

Alle società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto (Articolo 99 bis delle Noif) un compenso forfettario di 18.000.00 euro per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi:

● quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A;

● quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nell’Under 21.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o in quelle successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento (leggi esordio o convocazione in azzurro). Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento.
Le controversie sul pagamento del “premio alla carriera” si dibattono in primo grado alla Commissione Vertenze Economiche, secondo le modalità previste agli Articoli 45 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva.

In collaborazione Rivista "Il nuovo calcio", www.ilnuovocalcio.it

Sezione: Editoriale / Data: Mar 13 settembre 2011 alle 10:00 / Fonte: studiolegaledicintioferrari.com / Nuovo Calcio
Autore: Cesare Di Cintio
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